IL TRIBUNALE Pronuncia la seguente ordinanza nel procedimento n. 534/2001, mod. 16 contro Franzese Antonio e Pangallo Carmelo imputati dei reati di cui agli artt. 644 e 629 codice penale, come meglio precisato nel decreto che dispone il giudizio con rito immediato. Pronunciando sulle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa degli imputati; O s s e r v a I difensori degli imputati hanno sollevato: 1) eccezione di nullita' del decreto che ha disposto il giudizio per inosservanza del termine di giorni novanta dalla data di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato del P.M. della Spezia; 2) eccezione di nullita' dello stesso decreto per mancanza dell'interrogatorio degli imputati da parte del p.m.; 3) questione di legittimita' costituzionale dell'art. 453 c.p.p. con riferimento agli artt. 3, 24, comma 2, e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato debba essere preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis c.p.p.; 4) questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa pronunciare il decreto che dispone il giudizio immediato il g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Le questioni di cui ai punti 1 e 2 sono infondate, atteso che, per costante giurisprudenza che si condivide, il termine di giorni novanta di cui all'art. 453 ha carattere ordinatorio e la relativa violazione non comporta nullita'; parimenti, deve ritenersi infondata la seconda questione attesa l'equipollenza ai detti fini dell'interrogatorio del g.i.p. rispetto a quello del p.m. Invece, non appare manifestamente infondata la prima questione di legittimita' costituzionale prospettata. Allo stato della normativa l'art. 415-bis c.p.p. e' applicabile soltanto al procedimento introdotto con richiesta di udienza preliminare, atteso lo specifico richiamo all'art. 405 contenuto nella detta norma, nonche' ai procedimenti a citazione diretta, atteso l'espresso richiamo contenuto nell'art. 550 c.p.p. Il fatto che nei casi indicati venga esplicitato l'obbligo dell'avviso della conclusione delle indagini manifesta la volonta' del legislatore di non dare alla norma una portata generale, dal momento che altrimenti il richiamo sarebbe stato del tutto superfluo. Non si determina quindi nullita' in caso di omissione dell'avviso nel giudizio immediato, dal momento che per detto rito l'avviso non e' stato normativamente previsto. Ritiene tuttavia il tribunale che tale disciplina determini un'ingiustificata disparita' di trattamento in danno dell'imputato nei confronti del quale, come nel caso in esame, si procede con giudizio immediato, con compressione del suo diritto di difesa: gli viene infatti inibito di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa alle investigazioni difensive, chiedere al p.m. il compimento di atti d'indagine nonche' compiere ogni altra attivita' difensiva che l'art. 415-bis prevede al fine di consentirgli, laddove e' possibile, di non essere tratto a giudizio rappresentando la propria posizione e fornendo ogni elemento a discarico. Ne' appare sussistere alcuna ragionevole giustificazione della disparita' di trattamento rispetto al processo con citazione diretta, che peraltro riguarda reati di minore gravita', ed a quelli con udienza preliminare; disparita', peraltro, che scaturisce da una scelta processuale unilaterale del p.m., con evidente violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e del diritto cos!tuzionale alla difesa di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. La detta questione e' rilevante nel presente giudizio, in quanto l'eventuale accoglimento di essa comporterebbe la declaratoria di nullita' del decreto che ha disposto il giudizio. E' invece manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale prospettata con riferimento agli artt. 34 e 453 c.p.p., atteso che l'emissione del decreto di rinvio a giudizio nel rito immediato non ha carattere di accertamento potenzialmente definitivo sul merito dell'accusa e s'inserisce nella stessa fase processuale degli altri atti dell'indagine preliminare.