IL TRIBUNALE

    Pronuncia  la  seguente  ordinanza  nel procedimento n. 534/2001,
mod. 16 contro Franzese Antonio e Pangallo Carmelo imputati dei reati
di  cui agli artt. 644 e 629 codice penale, come meglio precisato nel
decreto che dispone il giudizio con rito immediato.
    Pronunciando  sulle  eccezioni preliminari sollevate dalla difesa
degli imputati;

                            O s s e r v a

    I difensori degli imputati hanno sollevato:
        1)  eccezione  di  nullita'  del  decreto  che ha disposto il
giudizio per inosservanza del termine di giorni novanta dalla data di
iscrizione  del  procedimento nel registro delle notizie di reato del
P.M. della Spezia;
        2)  eccezione  di  nullita' dello stesso decreto per mancanza
dell'interrogatorio degli imputati da parte del p.m.;
        3)  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 453
c.p.p.  con riferimento agli artt. 3, 24, comma 2, e 111 Cost., nella
parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato debba
essere  preceduta  dall'avviso  di  conclusione delle indagini di cui
all'art. 415-bis c.p.p.;
        4)  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 34
c.p.p.  in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte
in  cui  non prevede che non possa pronunciare il decreto che dispone
il  giudizio  immediato  il  g.i.p.  che  abbia  applicato una misura
cautelare personale nei confronti dell'imputato;
    Le  questioni  di  cui ai punti 1 e 2 sono infondate, atteso che,
per  costante  giurisprudenza  che si condivide, il termine di giorni
novanta  di  cui  all'art. 453 ha carattere ordinatorio e la relativa
violazione non comporta nullita'; parimenti, deve ritenersi infondata
la   seconda   questione   attesa   l'equipollenza   ai   detti  fini
dell'interrogatorio del g.i.p. rispetto a quello del p.m.
    Invece, non appare manifestamente infondata la prima questione di
legittimita' costituzionale prospettata.
    Allo  stato  della normativa l'art. 415-bis c.p.p. e' applicabile
soltanto   al   procedimento  introdotto  con  richiesta  di  udienza
preliminare,  atteso  lo  specifico  richiamo  all'art. 405 contenuto
nella  detta  norma,  nonche'  ai  procedimenti  a citazione diretta,
atteso  l'espresso  richiamo  contenuto nell'art. 550 c.p.p. Il fatto
che  nei  casi indicati venga esplicitato l'obbligo dell'avviso della
conclusione  delle  indagini manifesta la volonta' del legislatore di
non  dare alla norma una portata generale, dal momento che altrimenti
il richiamo sarebbe stato del tutto superfluo.
    Non si determina quindi nullita' in caso di omissione dell'avviso
nel  giudizio  immediato, dal momento che per detto rito l'avviso non
e' stato normativamente previsto.
    Ritiene  tuttavia  il  tribunale  che  tale  disciplina determini
un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento in danno dell'imputato
nei  confronti  del  quale,  come  nel  caso in esame, si procede con
giudizio  immediato,  con compressione del suo diritto di difesa: gli
viene  infatti  inibito  di  presentare  memorie, produrre documenti,
depositare  documentazione  relativa  alle  investigazioni difensive,
chiedere  al  p.m.  il compimento di atti d'indagine nonche' compiere
ogni  altra attivita' difensiva che l'art. 415-bis prevede al fine di
consentirgli,  laddove  e' possibile, di non essere tratto a giudizio
rappresentando  la  propria  posizione  e  fornendo  ogni  elemento a
discarico.  Ne'  appare sussistere alcuna ragionevole giustificazione
della  disparita'  di  trattamento rispetto al processo con citazione
diretta,  che peraltro riguarda reati di minore gravita', ed a quelli
con  udienza preliminare; disparita', peraltro, che scaturisce da una
scelta  processuale unilaterale del p.m., con evidente violazione del
principio  di  eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e del
diritto  cos!tuzionale alla difesa di cui all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione.
    La  detta questione e' rilevante nel presente giudizio, in quanto
l'eventuale  accoglimento  di  essa  comporterebbe la declaratoria di
nullita' del decreto che ha disposto il giudizio.
    E'  invece  manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale  prospettata  con  riferimento  agli  artt. 34  e  453
c.p.p.,  atteso  che l'emissione del decreto di rinvio a giudizio nel
rito  immediato  non  ha  carattere  di  accertamento  potenzialmente
definitivo  sul  merito  dell'accusa  e s'inserisce nella stessa fase
processuale degli altri atti dell'indagine preliminare.